mercoledì 17 febbraio 2016

LEGISLAZIONE BANCARIA


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Un post di Claudio Zanasi

Per comprendere come le Banche siano diventate l’incubo di milioni cittadini è necessario addentrarci nel quadro normativo che le caratterizzava  prima degli anni ’80 e cosa è successo dopo.

Più che la pretesa di dire tutto, ci proponiamo di dare una serie di spunti e riferimenti per chi avrà voglia di approfondire. L’importante è comprendere che quello che abbiamo oggi è, in fondo, un’involuzione giuridica. Uno smantellamento di certezze e tutele che invece di essere migliorate con il tempo sono state eliminate.


Le Banche, dunque:

1)    Erano soggette al diritto “comune” come qualsiasi altro imprenditore privato.
2)    Erano caratterizzate da una vastissima gamma di “specializzazioni”.
3)    Erano soggette al controllo dello Stato  e del Ministero del Tesoro.
4)   La Banca d’Italia dal 1936 era diventata una Banca realmente “Pubblica”, come quasi tutte quelle più importanti.
5)  Moltissime banche erano soggette ad operare in ambito territoriale e in settori specifici del credito, estremamente  delimitati.
6)   Svolgevano un’attività di “Istituzione-Funzione”. Con risvolti decisamente sociali.

Questo modello normativo,aveva un duplice ed antitetico effetto:

-  dal versante della clientela, concedeva una certa sicurezza di accesso al credito alle categorie lavoratrici e alla piccola imprenditoria. Alle banche era interdetta la possibilità di riversare il credito sulla finanza speculativa la quale, d’altra parte e almeno fino agli albori degli anni ’80 del secolo scorso, non aveva mostrato ancora il suo volto ingannevole e  predatorio.
-  dal versante degli  Istituti di Credito, ne limitava le possibilità operative, costringendoli ad operare nell’ambito dell’economia reale che, come ben sappiamo, non può consentire di ottenere gli abnormi (ancorché virtuali) margini di guadagno che invece la Finanza odierna fa spesso balenare davanti agli occhi di molti investitori.



 Dalla fine della seconda  guerra mondiale ad oggi, il quadro normativo qui sopra succintamente esposto è stato completamente capovolto. E ciò è avvenuto mediante la promulgazione di Leggi, D.L., D.P.R., Decreti legislativi, e persino atti amministrativi voluti dalla classe politica, per gentile intercessione delle “Istituzioni Creditizie”.

Perché ricordiamoci tutti, che solo attraverso un Atto Normativo è possibile rendere lecito ciò che fino ad un momento prima era proibito. E viceversa!


La tattica usata per sovvertire totalmente (e legalmente) il quadro legislativo in vigore fino agli anni ’80 è la seguente:

- Una cornice di sfiducia o fiducia, secondo i casi, indotta nell’opinione pubblica dai mezzi di comunicazione asserviti ai pubblici poteri,
- Una proposta di legge che facesse rivolgere l’attenzione della suddetta opinione pubblica verso falsi obiettivi (Chi, logicamente, avrebbe potuto opporsi ad obiettivi -mistificati e lo dimostreremo - come: la “sana e prudente gestione”,” concorrenza”,“ efficienza”, “stabilità complessiva”?)
- Una giustificazione postuma o contemporanea alla stesura del provvedimento (“Rispetto delle Direttive UE”, “Mutuo riconoscimento delle licenze bancarie”, “Armonizzazione delle regole” -Ce lo chiede l’Europa! -,Finanza creativa, logiche del mercato e dell’impresa)
- Il raggiungimento dei veri obiettivi, normati ai sensi di Legge (“Despecializzazione bancaria”,” banca polifunzionale”,” banca Universale”, auto gestione, auto vigilanza, svincolo dallo Stato - e dalle sue leggi -, “Privatizzazioni (S.p.A.)”, totale autonomia e autogestione, sradicamento territoriale, negazione del modello funzionale per il modello che “si muova sul mercato secondo la logica del profitto” ,decisione sulle politiche economiche del Paese.)

In altre parole, durante un periodo di tempo variabile dal 1985 (entrata in vigore del DPR.350/85) al 1992 (trattato di Maastricht) o, se preferiamo comprendere tutto l’arco di tempo di progettazione del percorso, dal luglio 1981 (anno del divorzio Tesoro-B.I.) al 2002 (entrata nell’euro), si è verificato un totale stravolgimento non solo della legislazione bancaria, ma di tutto l’assetto economico dell’Italia. Comunque la si veda, un arco di tempo veramente breve rispetto agli stravolgimenti effettuati.

Come abbiamo detto, il tutto è avvenuto per la sistematica, pervicace, interessata e progressiva rimozione di tutti i vincoli normativi giungendo persino a stravolgere il dettato Costituzionale (art 41) dandone una interpretazione completamente distorta. Con l’aggravante che questo processo non è stato perseguito  per accrescere il tenore di vita degli Italiani, bensì per concedere alle banche di poter svolgere quelle attività di turbo-finanza, o di “finanza creativa” che, proprio a causa delle leggi fatte all’uopo approvare, consentiva di privatizzare i guadagni e di socializzare le perdite. Tesi confortata dalla Suprema Corte, per la quale l’attività bancaria non rappresentava (più?) i caratteri del servizio pubblico.

Vediamo ora, nello specifico, alcuni dei provvedimenti legislativi che hanno caratterizzato quegli anni.

Un prodromo. Un primo timido assalto all’inalienabile prerogativa dello Stato Sovrano di auto finanziarsi fu dato dal D.lgs 7/5/48 n° 544, che pose un limite alla facoltà del tesoro di ottenere anticipazioni straordinarie dalla Banca d’Italia tranne che fossero autorizzate dal Parlamento.
Poco tempo prima era stato conferito alla B.I. (sebbene ancora pubblica) il compito di vigilanza sull’attività bancaria, togliendolo al Ministero del Tesoro. D.Lgs 17/7/47 N691.
Passiamo poi agli anni ’80 e consideriamo subito due avvenimenti molto importanti:

-    -   1981, divorzio B.I.-Tesoro (l’Italia perde la propria sovranità monetaria)
-   1985, eliminazione della “scala mobile”: che possiamo definire, con licenza,    
     l’equivalente della perdita della sovranità monetaria per operai e impiegati. 

Poi si susseguono i seguenti provvedimenti:

D.P.R. 27/06/1985 nr. 350: (in ottemperanza alla dir UE 77/80 del 12 /12 /77) determina le “qualità” oggettive di un qualunque soggetto voglia aprire una banca, ovvero:  Requisiti tecnici di competenza, di onorabilità, e patrimoniali. Esautorando di fatto le Autorità di vigilanza le quali potranno sindacare solo questi tre fattori, e non su criteri di opportunità su chi e dove servire. Altresì l’attività delle banche viene distaccata dalle scelte del Governo in politica economica, sancendo l’assoluta indipendenza delle prime dal secondo. La Vigilanza viene ridotta a mera verifica di “coefficienti” che le stesse banche stabiliscono con semplici atti amministrativi.

Questa legge non riguardava l’apertura di nuove succursali, ma vi pose solerte “rimedio”, la dir UE 89/646 con il D.Lgs 481/92, che, sollecitamente, ve le incluse.
Una ulteriore “sollecita” variazione all’art 11 del D.P.r. 350/85, stabiliva poi che le  Autorità di  Vigilanza non potessero interferire nella distribuzione territoriale delle succursali bancarie, neppure quando se ne fosse ravvisata una migliore!

Legge 30/07/1990 n 218 e D. Lgs. 20/11/90 n° 356: concedono alle banche di trasformarsi in S.p.A. permettendo loro in tal modo di raccogliere a riserva fondi propri come capitale di rischio, per far fronte al rispetto dei “coefficienti” autoregolamentati. L’art. 18 concede alle banche di estendere la loro attività a tutto l’ambito del Credito. Permette alle banche di estendere la vigilanza dell’intero gruppo di cui sono partecipanti, sia che abbiano o no la maggioranza del pacchetto azionario (la legge 114/86 -Dir. UE83/350, lo permetteva solo nel primo caso).

D.Lgs. 87/92, art.5 modificato dall’art.157 del T.U. :”Le banche si attengono alle disposizioni che la Banca d’Italia emana relativamente alle forme tecniche, su base individuale e su base consolidata, dei bilanci e delle situazioni dei conti destinate al pubblico nonché alle modalità e ai termini della pubblicazione delle situazioni dei conti”.

Legge 30/07/1994 n474 e D.Lgs 17/05/1999 n153: eliminano l’obbligo delle banche di ottenere il parere del Consiglio dei Ministri per effettuare il passaggio a privati del pacchetto di maggioranza delle azioni ordinarie.

Legge 10/10/90 n 287: salvaguarda ulteriormente le banche ,impedendo ad altre realtà economiche di acquisire più del 15% del loro pacchetto azionario. La verifica delle regole per la concorrenza viene affidato alle banche. Queste possono acquisire il controllo di società di Assicurazioni, e viceversa.

D.Lgs.20/11/1990 n. 356 art.18: consente alle banche di estendere la propria attività a tutto “l’ambito del credito” (per  perseguire “efficienza”).

D.L. 3/05/91 n143 e legge di conversione  91/197: affidano (“con una disciplina dai contorni non sempre chiari”) alla Banca d’Italia la vigilanza su tutte le attività finanziarie ancora non regolamentate (soc. di  leasing., factoring, finanziarie).

Legge 2/01/92 n1 : obbliga le Società operanti nel settore mobiliare a detenere una riserva (precluso fino ad allora alle banche tranne che per i titoli di Stato).

Dir. UE 10/05/93 n 22 e successivo D.Lgs. 23/07/96 n 415: fanno decadere anche quest’ultima limitazione per le banche. Viene loro inoltre concessa  la possibilità di acquisire  il controllo di società di intermediazione, ma esclude il contrario!

Dir.UE 15/12/1989 n646, delega 19/02/92 n 142 (art.25), D.Lgs 14/12/92 n481 e 1/09/93 n385: attuano la Seconda direttiva comunitaria: coordinano cioè tutti i provvedimenti legislativi in materia bancaria fino ad allora emanati. Mutuo riconoscimento delle licenze bancarie fra Stati, banca Polifunzionale, banca Universale, annullamento della differenza tra Aziende e Istituti di Credito (banche commerciali e banche di investimento).

D.Lgs. 1/09/1993 n 385: TESTO UNICO: riunisce tutte le leggi precedentemente emanate. Inoltre:
a) regolamenta i soggetti che operano nel settore finanziario.
b) introduce una norma di principio in materia di servizi di pagamenti 
c) regolamenta  l’emissione di valori mobiliari
d) sancisce come obiettivi  primari delle banche la “sana e prudente gestione”, la “stabilità complessiva”,  l’”efficienza”, la “competitività”, la “armonia con le disposizioni comunitarie”
e)impone di definire gli enti  creditizi, come “banche”
f) abolisce tutte le distinzioni tra Casse di risparmio, Banche del Monte, Casse Rurali e Artigiane, Banche Popolari, definite dalla precedente legislazione: ovvero impone la più totale “despecializzazione” in ambito bancario
g) abolisce tutte le diversificazioni nell’ambito del credito. Rimangono solo, come crediti “speciali”: il credito fondiario, alle opere pubbliche, agrario e peschereccio, e il credito su pegno.

Sempre il T.U. (art.46) ha “razionalizzato” la disciplina che normava le garanzie mobiliari relative ai finanziamenti: scavalcando la legittima prudenza dell’ordinamento preesistente, che cautelava il debitore rendendo problematico il sequestro dei beni oggetto di produzione, il T.U. stabilisce che anche questi ultimi possono fornire garanzia al fine della concessione di un prestito (ed essere quindi oggetto di sequestro in caso di insolvenza). Ovvero: si priva il debitore dell’unico mezzo che ha per poter fare fronte ai propri impegni!

 D.L. 31/05/1994 n 332 (conv. Con Legge 30/794 n474) abroga la legge che rimetteva al Tesoro i criteri per la dismissione di quote di banche detenute dagli Enti Pubblici.

D. Lgs. 17/05/99 n 153: vieta alle Fondazioni bancarie di detenere il controllo di società bancarie. Lo stesso Ministero del Tesoro ha dismesso la sua partecipazione di controllo detenuta tramite l’IRI di Banca Commerciale, Credito Italiano, e Banca di Roma (e come detto, la più importante: Banca d’Italia n.d.r.).

Anche nei riguardi del mercato mobiliare succedono tante cose

D.Lgs. 24/02/98 n58 concede alle banche l’accesso alla contrattazione in tutto il mercato mobiliare, e non solo ai titoli di Stato. Approdando successivamente alla possibilità di emettere esse stesse titoli azionari. (raccolta di fondi “propri”)

Legge  262/2005, per la tutela del risparmio disponeva, fra innumerevoli altre cose, dell’assetto proprietario di B.I. restituendolo per quote ad Enti Pubblici , ma rimase lettera morta.

E, come sappiamo, non finisce qui. Il 10 febbraio 2016 abbiamo parlato, in Sala Estense, di Unione Bancaria e Bail in. Ultimi atti della follia imperante!


Questo un elenco sufficientemente esaustivo, anche se incompleto, dello sconvolgimento del quadro normativo delle leggi bancarie avvenuto dal dopo guerra  e in particolare dagli anni ’80 del secolo scorso. Ma molte altre norme che indicano un pervicace convincimento da parte della classe politica a legiferare nella direzione di una sempre maggiore indipendenza  delle banche dal sistema produttivo reale e dalla politica economica degli organi di Governo furono emanate. Ne cito un’ultima per tutte: Legge 10/02/1981 n. 23, art 14: le banche possono determinare le “forme tecniche” della stesura dei loro bilanci. Non solo: in sede giurisdizionale viene deliberato che l’assemblea di una Società Bancaria che redigesse un bilancio non ottemperante le regole del Codice Civile, (bilancio falso n.d.r.) non sia  suscettibile di impugnativa davanti all’Autorità Giudiziaria.

Bibliografia: Renzo Costi “L’ordinamento Bancario” Il Mulino Ed.






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